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STATUTO
Titolo I – Principi generali
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura” di seguito detta “Associazione”, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266 e dalle norme generali dell’ ordinamento giuridico italiano.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
L’Associazione non ha fini di lucro.
Art. 2 – Emblema
L'Associazione ha una bandiera, uno stemma ed un sigillo.
a) La bandiera sociale è un drappo di color arancio; sul drappo è raffigurato lo stemma.
b) Lo Stemma dell'Associazione reca una croce arancio con tricolore su sfondo bianco, sormontata da un simbolo a scudo con all’interno la croce di Esculapio sormontata dalla scritta Intercomunale e da una corona color oro.
c) Il sigillo imprime lo stemma.
Art. 3 – Sede
L’Associazione ha sede in Galliera (BO), Localita’ San Venanzio, Via della Pace n.39/c.
Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un’Assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, che dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
Art. 5 – Principi fondamentali
L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato.
L’Associazione è laica e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-presidente, Tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.
L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Art. 6 – Scopi e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro e informa il proprio impegno al fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Le prestazioni fornite dagli aderenti e le cariche associative sono rese in modo personale, spontaneo e gratuito.
In particolare, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente dell’impegno personale, volontario e gratuito dei propri soci aderenti (i volontari) a favore dei soggetti interessati, nelle seguenti aree di intervento:
- soccorso e trasporto degli infermi;
- trasporto ed assistenza agli anziani, ai disabili, ai disadattati;
- attività di trasporto salme e onoranze svolta a favore di persone con svantaggio economico;
- soccorso nelle maxi emergenze e calamità;
- tutela dei diritti dei cittadini attraverso lo sviluppo della cultura della solidarietà;
- partecipazione ed intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, dell'handicap e della protezione civile;
- ogni altra opera di pubblica utilità, come ad esempio, l’istituzione di centri di cura ed assistenza.
Per perseguire gli scopi sopra indicati, l’Associazione realizza i seguenti interventi:
a) organizzazione degli associati;
b) istituzione di sezioni ed affiliate, se utile e necessario;
c) istituzione di squadre di volontari;
d) iniziative dirette alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
e) collaborazione con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto;
f) istituzione di ogni altra attività consona agli scopi sociali.
Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
Titolo II – SOCI
Art. 7 – Soci
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.
Sono soci dell’Associazione:
- i fondatori;
- le persone che mosse da spirito di solidarietà condividono le finalità dell’ente e versino le eventuali quote associative determinate dal Consiglio Direttivo (soci ordinari).
Possono inoltre essere soci dell’Associazione:
- le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’assistenza e nei confronti dell’Associazione (soci “benemeriti”);
- le persone che abbiano contribuito finanziariamente e moralmente al raggiungimento degli scopi associativi (soci “onorari”);
- le persone che si adoperano per il buon funzionamento dell’Associazione, garantendo un sostegno fisico e morale.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo.
Possono espletare l’attività dell’Associazione i soci che abbiano compiuto la maggiore età, mentre, i soci minorenni, comunque di età non inferiore ai sedici anni, la cui domanda d’ammissione dovrà essere autorizzata da chi ne ha la potestà, potranno svolgere unicamente mansioni interne fino al compimento della maggiore età.
Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione ed eventuali regolamenti interni.
L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che, in riunione, deve prendere in esame le domande di nuovi soci entro sei mesi dalla data di presentazione. Qualora la domanda venga rigettata, l’aspirante socio può ripresentarla per una sola volta e non prima di un anno dalla data di rigetto.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi artt.10, 11 e 12. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Il numero di soci è illimitato.
Art. 8 – Diritti ed obblighi dei soci
I soci hanno diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- di votare direttamente o per delega alle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’istituzione;
- di svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle attività promosse dalla stessa;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere dall’appartenenza all’Associazione.
I soci sono obbligati:
- a rispettare le norme del presente statuto;
- a pagare le quote sociali nell’ammontare e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.
Solo i soci maggiorenni hanno diritto di voto in seno all’Assemblea ordinaria e straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito in modo personale e spontaneo. Inoltre le prestazioni non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario.
Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese effettivamente anticipate e sostenute in nome e per conto dell’Associazione, secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione di volontariato assicura i soci in caso di malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Art. 9 – Incompatibilità
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato svolto a favore dell’Associazione.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio viene meno in seguito a:
- recesso volontario da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo;
- morte o perdita della capacità di agire;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate.
Il Consiglio Direttivo prende atto, con propria delibera, della perdita della qualita’ di socio per i motivi suindicati.
Art. 11 – Recesso dei soci
Il socio in ogni momento potrà recedere dall’Associazione, presentando lettera raccomandata postale o a mano al Consiglio Direttivo il quale delibererà in merito.
Art. 12 – Sospensione ed esclusione del socio
I soci possono essere sospesi o esclusi dall’Associazione, a seconda della gravità, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- inadempimento, senza giustificati motivi, degli obblighi assunti verso l’Associazione;
- per danni morali e materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può decidere, con parere motivato, la sospensione da uno a sei mesi o l’esclusione del socio. Le delibere assunte da tale organo in relazione al presente articolo devono essere comunicate all’interessato a mezzo di lettera raccomandata, postale o a mano. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.
Contro ogni provvedimento di sospensione o esclusione il socio può ricorrere al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata, postale o a mano. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l’accettazione della delibera.
Nel caso di presentazione del ricorso, decide in via definitiva il primo Consiglio Direttivo, fatto salvo il diritto dell’Associato a ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati espulsi non potranno più essere riammessi nell’Associazione.
Art. 13 – Dipendenti e collaboratori
I soci dell’Associazione di volontariato prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato.
L’Associazione di volontariato può, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta:
- assumere dei dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi;
- utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge.
Il personale dipendente dell’Associazione o di enti di cui l’Associazione fa parte non può né far parte dell’Associazione né ricoprire cariche elettive associative.
Titolo III - ORGANI SOCIALI
Art. 14 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- la Commissione elettorale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi.
Art. 15 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Le decisioni prese in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia assenti sia dissenzienti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
Sia in Assemblea ordinaria che straordinaria la delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte della maggioranza dei voti presenti o se questa riguarda alcuni degli associati. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale.
Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Art. 16 – Convocazione dell’Assemblea, tempi e scopi.
L’assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici. La lettera di convocazione, firmata dal Presidente o dal Vice Presidente, deve essere affissa nella sede sociale e nelle eventuali sezioni almeno dieci giorni prima della data fissata, oppure spedita nei medesimi termini a mezzo lettera ordinaria o raccomandata. L’avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l’ora di prima e di eventuale seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 17 – Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere dell’assemblea ordinaria sulle questioni poste all’ordine del giorno sono approvate con il consenso della maggioranza dei presenti.
L’assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale.
Art. 18 – Attribuzione dell’Assemblea
L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
- nominare, ogni quattro esercizi, la Commissione elettorale;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione come, per esempio, il regolamento interno.
L’Assemblea in sede straordinaria:
- delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall’art. 4 del presente statuto;
- nomina il liquidatore.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell’Associazione e rimangono depositate nella sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
Art. 19 Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria indetta per deliberare modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, è validamente costituita quando sono presenti almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria indetta per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Art. 20 – Rappresentanza dei soci in assemblea
La rappresentanza dei soci in Assemblea è ammessa anche per delega, conferita ad altro socio per iscritto.
Ogni socio non può ricevere più di una delega.
Art. 21 – Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente; nel caso d’assenza d’entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto d’intervenire e la validità delle deleghe.
Art. 22 – Commissione elettorale
La Commissione elettorale deve fissare entro sessanta giorni dalla decadenza degli altri organi sociali la data delle elezioni.
La Commissione elettorale è formata da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti fra i soci volontari effettivi, che all’atto delle elezioni abbiano maturato diciotto mesi e un giorno di anzianità associativa e rimane in carica quattro esercizi. La Commissione provvede ad eleggere nel proprio interno un Presidente ed un Segretario.
La Commissione elettorale è autonoma nel compiere quanto necessario per l’ordinario svolgimento delle elezioni e verifica che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica.
La Commissione elettorale determina la data dello svolgimento delle operazioni elettorali, curando che i giorni siano possibilmente due, uno dei quali festivo; determina, inoltre, il numero dei seggi e l’orario di apertura di questi, fermo restando che detto orario non dovrà essere inferiore a complessive otto ore.
La Commissione elettorale, istituisce il/i seggi elettorali, nominando all’uopo cinque scrutatori, (fra cui il presidente ed un segretario) scegliendoli rispettivamente, in via prioritaria, fra i soci nella cui sede o sezione/i deve essere svolta la tornata elettorale. Tale nomina deve essere esposta almeno quindici giorni prima delle elezioni in oggetto (gli stessi non possono essere candidati nel seggio elettorale).
La Commissione elettorale, acquisiti gli atti dagli scrutatori, verifica la correttezza di procedura in ottemperanza allo statuto dell’Associazione, convoca gli eletti per la prima riunione di Consiglio, di sede o di sezione/i, che si terrà entro e non oltre dieci giorni dalle avvenute elezioni.
L’ufficio di componente la Commissione elettorale è incompatibile con altre cariche istituzionali.
La votazione per l’elezione delle cariche associative avviene a scrutinio segreto tramite singole schede recanti il timbro dell’Associazione, la firma del Presidente e del Segretario del seggio elettorale; le schede vengono consegnate direttamente all’associato elettore.
L’associato ha la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari a quello degli elegendi per ciascuno organo; in caso di eccesso di preferenze espresse la scheda verrà annullata.
L’Associato, dopo aver votato, depone le schede nell’urna; gli scrutatori annotano il nome dell’Associato nell’elenco di coloro che hanno votato.
Alla votazione partecipano gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale.
Terminate le operazioni di voto, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede ed al computo delle preferenze, redigono il verbale della propria attività, provvedono alla redazione dell’elenco degli eletti e di quello dei non eletti, precisando il numero delle preferenze riportate da ciascuno. Il verbale deve essere consegnato alla Commissione elettorale entro ventiquattro ore. Il verbale e gli elenchi vengono affissi nella sede associativa dalla Commissione elettorale.
Se uno o più membri della Commissione elettorale, effettivi o supplenti, si dimettono o perdono la qualità di socio, questi devono essere reintegrati fino a ricomporre il numero originario dell’Organo.
Art. 23 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall’Assemblea tra i propri aderenti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti:
- il Presidente;
- il Vice-presidente che coadiuva il Presidente in tutte le mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o d’impedimento;
- il Tesoriere che è anche cassiere e si adopera per una corretta e proficua amministrazione del patrimonio associativo controllando l’attività economica-finanziaria e patrimoniale dell’Associazione riferendone trimestralmente l’andamento al Consiglio Direttivo.
Il primo Consiglio Direttivo e’ designato dai soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo resterà in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea, e deve:
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- eseguire le delibere delle Assemblee;
- formulare i programmi d’attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- fissare la quota associativa annuale;
- predisporre il bilancio annuale consuntivo, con corrispondente relazione di bilancio;
- predisporre il rendiconto annuale preventivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stabilire i parametri per i rimborsi ai soci delle spese effettivamente sostenute per conto dell’Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- deliberare sull’assunzione di personale dipendente;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
In Consiglio Direttivo può deliberare, con maggioranza qualificata, lo status di Affiliata alle organizzazioni di cui all’art. 28.
Il Consiglio Direttivo può revocare il Presidente dalla carica con delibera assunta con maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente o ad altro membro.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto o telematico contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima della data di convocazione. Può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può istituire o liquidare, su tutto il territorio nazionale, sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell’ambito della stessa od altre città.
Art. 24 – Presidente
Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente deve:
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- convocare il Consiglio Direttivo, qualora vi sia un consigliere dimissionario, per provvedere a sostituirlo con il primo della lista dei non eletti;
- nei casi d’urgenza assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell’Associazione.
In caso di assenza, d’impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di appartenenza all’Associazione.
Art. 25 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi, tra cui uno viene nominato Presidente, e da due supplenti.
I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Almeno uno dei componenti effettivi deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Ufficiali o ad uno dei locali Albi degli Avvocati, Dottori o Ragionieri Commercialisti.
La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni delle Assemblee dei soci e, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei revisori esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile e deve:
- controllare l'amministrazione dell'Associazione;
- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali con conseguente redazione del verbale;
- certificare la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- riferire annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti, sul bilancio annuale consuntivo;
- verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
Art. 26 – Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre esercizi ad eccezione della Commissione Elettorale, e possono essere riconfermate.
I componenti nominati in sostituzione nel corso del mandato decadono allo scadere dei tre esercizi medesimi.
Art. 27 – Sezioni
Il Consiglio Direttivo di sede, nello spirito di promuovere lo sviluppo del volontariato, può istituire sezioni che dovranno perseguire i medesimi scopi previsti dallo statuto dell’Associazione stessa, svolgendo le attività di assistenza e soccorso, uniformandosi alle direttive di ordine generale assunte dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci nelle ipotesi a questa riservata.
Le sezioni opereranno con beni e strumenti di proprietà dell’Associazione che verranno ad essa restituiti in caso di scioglimento della stessa.
Le sezioni si potranno sciogliere o per decisione dei relativi associati ovvero per delibera del Consiglio Direttivo di Sede se ed in quanto la sezione o i suoi componenti operino in palese contrasto con gli scopi statutari.
La delibera del Consiglio Direttivo di sede, sentiti i rappresentanti di tutte le sezioni, sarà assunta all’unanimità dai consiglieri della sede aventi diritto con votazione ripetuta per due volte, con un intervallo di trenta giorni minimo tra la prima e la seconda votazione.
Il Consiglio Direttivo di sezione é composto da un numero variabile fra un minimo di cinque ed un massimo di nove membri, comunque sempre dispari, eletti dagli e fra gli associati effettivi registrati nelle sezioni. Il numero dei consiglieri di sezione viene deliberato dal Consiglio Direttivo di sede su proposta del Consiglio Direttivo di sezione uscente.
Il Consiglio Direttivo di sezione gestisce ed amministra la sezione in piena autonomia ma comunque nel rispetto delle scelte preventivamente operate in sede di bilancio preventivo annuale congiunto. Le variazioni di bilancio preventivo devono essere concordate con il responsabile di bilancio e autorizzate dal Consiglio Direttivo di sede.
Il Consiglio Direttivo di sezione appena eletto nomina al proprio interno il Presidente che presiede le adunanze del Consiglio Direttivo di sezione e coordina le attività operative ed amministrative della sezione stessa il quale, poi, entro quindici giorni nomina:
- il Vice-presidente di sezione che coadiuva il Presidente di sezione in tutte le mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- un Tesoriere (cassiere) di sezione che compila i libri contabili, cura la tenuta degli inventari e si adopera per la corretta e proficua amministrazione del patrimonio associativo di sezione.
In caso di vacanza degli organi della sezione la gestione della stessa è assunta protempore dal Consiglio Direttivo di sede.
Art. 28 – Affiliate
Il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza qualificata, può conferire lo status di Affiliata a quelle Associazioni o aggregazioni spontanee di volontariato che perseguono scopi sociali di assistenza e soccorso e che, senza finalità di lucro, collaborino con l’Associazione.
A tali organizzazioni viene autorizzato l’uso
dei locali dell’Associazione e dei beni strumentali di proprietà della stessa.
Titolo IV – RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO
Art. 29 – Risorse economiche e patrimoniali
Le risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti (per esempio: quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati non aderenti;
- contributi di enti pubblici e privati;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ambulanze ed automezzi in genere;
- beni mobili, registrati e non, di vario genere.
I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Art. 30 – Erogazioni, donazioni e lasciti
L'Associazione di volontariato può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
L'Associazione di volontariato può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.
Art. 31 – Beni immobili, mobili e altri beni
L'Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati; beni di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato all'Associazione così come l’Associazione può dare in comodato i propri beni ad altri organismi.
Art. 32 – Responsabilità dell’Associazione
L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.
Art. 33 – Esercizio sociale
L'esercizio finanziario comincia il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di giugno deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente. Il bilancio consuntivo deve contenere le entrate e le spese relative a un esercizio e deve essere depositato nella sede dell'Associazione, assieme alla relazione, almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sull'attività prevista per l'esercizio in corso.
Art. 34 – Destinazione degli avanzi di gestione, delle riserve, dei fondi di capitale
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi e il capitale durante la vita dell'Associazione.
Art. 35 – Quota sociale
La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo che ne riporta l’ammontare ed i termini di versamento nel regolamento interno. Essa è annuale, non è frazionabile né trasferibile sia in caso di recesso che di perdita della qualità di aderente, non è ereditabile né rivalutabile.
Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Titolo V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 36 – Modificazioni dello statuto
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione di volontariato.
Tale statuto può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.
Art. 37 – Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto nell’art. 19, che determinerà le modalità di ripartizione dei beni residui a favore di altre associazioni di volontariato operanti nel settore.
In caso di scioglimento dell'Associazione i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguono gli stessi scopi.
Art. 38 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, dal regolamento interno, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.
REGOLAMENTO INTERNO
Art.2 Agli associati Volontari si fa obbligo di una partecipazione effettiva nella misura di dodici ore mensili di servizio. I turni non possono essere continuativi salvo diverse disposizioni del coordinatore.
In caso di impedimento si può disdire la prenotazione fino alle 24 ore antecedenti l’inizio del turno.
Ogni due mesi l’associato volontario deve, almeno, svolgere un turno di servizio prefestivo oppure uno festivo o uno notturno.
E’ demandata alla commissione Volontari la verifica trimestrale del monte ore da effettuare.
Art.3 Gli aspiranti associati volontari devono sostenere il colloquio con la commissione volontari e presentare domanda con relativi documenti compresi quelli per la cartella sanitaria.
Art.4 Gli aspiranti associati volontari verranno considerati definitivi dopo un periodo di prova che varia da tre a sei mesi e comunque, dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo il quale informerà loro sulle decisioni prese.
Art.5 Per quanto riguarda l’accettazione di un aspirante associato volontario, questi per poter svolgere servizio in ambulanza, dovrà sostenere un colloquio con il direttore sanitario e seguire l’iter formativo interno vigente; solamente al direttore sanitario spetta concedere o revocare l’idoneità ad operare sui mezzi associativi in qualsiasi veste (Barelliere,Soccorritore, Infermiere, Autista, Medico, Dipendente).
Art.6 I barellieri sono gli associati volontari inesperti o in attesa di frequentare il corso per soccorritore o che non sono stati ritenuti idonei alla mansione di Soccorritore o che volontariamente scelgono di non sostenere l’esame per soccorritore.
Art.7 Nell’ambito del servizio il capomacchina è sempre: il Medico oppure l’Infermiere oppure il Soccorritore. L’equipaggio è tenuto ad osservare le direttive.
Art.8 All’inizio del turno di servizio il I Soccorritore (Volontario, Dipendente, Infermiere, Medico) coadiuvato dal barelliere se presente, dovrà effettuare il controllo del vano sanitario compilando la scheda di controllo.
Art.9 Al termine del turno di servizio, prima della restituzione del veicolo, l’autista deve provvedere ai rifornimenti necessari, alla pulizia dell’abitacolo di guida ed a quella esterna del mezzo, gli altri componenti dell’equipaggio devono, dal canto loro, disporre del ripristino dei materiali sanitari impiegati, della pulizia del vano sanitario ed all’eventuale cambio della biancheria; il capomacchina è tenuto a segnalare il verificarsi di guasti a carico delle dotazioni o delle strumentazioni a sua disposizione. Il mezzo va pertanto sempre lasciato in perfetto ordine affinché possa essere rimesso in regolare servizio.
Art 10 Gli associati volontari, nello svolgimento dei servizi, sono tenuti ad indossare la divisa in dotazione e la pettorina ad alta visibilità e a mantenerla in perfetto stato, con la consapevolezza che il mancato utilizzo della divisa e relativa pettorina compromette la relativa copertura assicurativa. Nel caso sia rilevato, dal coordinatore o dal capoturno, che tale divisa non sia conforme alle comuni norme igieniche, l’associato volontario verrà allontanato momentaneamente dal servizio, sarà compito del coordinatore o del capoturno di informare la commissione disciplinare del disservizio creato.
Si fa inoltre obbligo di porre in atto, con attenzione, tutti quei provvedimenti di cura e di igiene personali rivolti a non danneggiare l’immagine dell’associazione o ad evitare possibili disservizi. In particolare si fa obbligo di raccogliere o di legare i capelli qualora lunghi, e di non portare orecchini o altri gioielli voluminosi tali da creare impiccio nel servizio.
Art.11 Durante il servizio gli associati volontari devono attenersi ai protocolli di igiene vigenti soprattutto per quanto riguarda la pulizia e la disinfezione dei materiali, dei mezzi e lo smaltimento dei rifiuti, (pungenti e non).
Art.12 Gli associati volontari hanno l’obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento durante lo svolgimento del servizio e all’interno dell’associazione.
Art.13 L’associato volontario è tenuto a segnare il proprio nome nel calendario di servizio, cercando possibilmente, di colmare i turni scoperti.
Art.14 Gli associati volontari devono comunicare, tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo e/o numero telefonico alla commissione volontari.
Art.15 Al termine del rapporto associativo l’Associato volontario è obbligato a restituire tutto il materiale e gli indumenti avuti in dotazione (la divisa e le due tessere di riconoscimento).
Art.16 Si fa divieto assoluto a tutti gli associati volontari di usare i telefoni dell’associazione salvo che per motivi di servizio.
Art.17 Sono previste sanzioni disciplinari agli associati volontari che non rispettano il presente regolamento interno.
I provvedimenti disciplinari saranno appellabili tramite comunicazione scritta indirizzata al consiglio direttivo e, per conoscenza alla commissione volontari entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
Art.18 Gli associati volontari hanno l’obbligo di rinnovare la quota associativa, stabilita dal consiglio direttivo, entro e non oltre il 1° marzo, fatto salve eventuali deroghe del consiglio stesso.
Dopo tale data l’associato volontario verrà dichiarato decaduto per morosità.
Inoltre gli associati devono attenersi agli obblighi sanitari vigenti, pena la sospensione di idoneità ad operare sui mezzi associativi. Lo stesso dicasi dei corsi di aggiornamento, se obbligatori, salvo motivazione scritta dell’impossibilità temporanea di frequentare il corso steso.
Art.19 Qualora un associato volontario non possa temporaneamente, far fronte agli obblighi di frequenza relativi al servizio, è tenuto a presentare giustificativo scritto alla commissione volontari. Detto giustificativo ha la validità massima di due mesi salvo casi eccezionali. Non si possono presentare più di due giustificazioni all’anno.
Art.20 Trascorsi quattro mesi di lontananza dall’associazione, l’associato volontario dovrà sostenere un colloquio con la commissione volontari. Dovrà, inoltre, avere il consenso del direttore sanitario per riprendere il servizio come Soccorritore. Nel caso di autista, questi dovrà avere altresì l’approvazione del responsabile della commissione guida di abilitazione per potere ritornare a guidare.
Art.21 L’assenza ingiustificata dal servizio verrà segnalata dai coordinatori di turno alla commissione volontari.
Art.22 Gli associati volontari sono tenuti a mantenere i locali dell’associazione in ordine. L’equipaggio notturno, smontando dal servizio, deve togliere la biancheria dai letti utilizzati e metterla negli appositi spazi. Si fa assoluto divieto di provocare rumori molesti, all’interno dell’associazione, dopo le ore 22,30.
Art.23 Tutti gli associati volontari sono pregati di segnalare, ai responsabili di commissione, fatti che possono danneggiare l’immagine dell’associazione.
Art.24 Per ogni infrazione o incidente stradale sarà la commissione di abilitazione a prendere i provvedimenti del caso.
Art.25 L’autista è responsabile della guida, del funzionamento e dell’integrità del veicolo affidatogli per tutto il servizio.
Art.26 L’autista all’inizio di ogni turno di servizio, deve accertarsi del regolare funzionamenti del veicolo avvalendosi della apposita scheda di controllo.
Art.27 Eventuali guasti elettrici o meccanici devono essere segnalati, per iscritto al coordinatore o al capoturno.
Art.28 E’ fatto divieto di svolgere servizio in ambulanza con più di quattro addetti a bordo. Sul sedile anteriore, oltre all’autista, può prendere posto una sola persona che comunque dovrà allacciare le cinture di sicurezza.
Durante lo svolgimento del servizio, con il paziente a bordo, è facoltà del capomacchina fare salire un accompagnatore dello stesso che, preferibilmente, prenderà posto a fianco dell’autista e farà uso delle cinture di sicurezza. L’autista deve pertanto verificare prima e durante il servizio, la rispondenza di dette disposizioni.
Il capomacchina (Medico, Infermiere, Soccorritore) è tenuto ad assistere il paziente durante qualsiasi tipo di trasporto (quindi anche quando trattasi di semplice dimissione) restandogli sempre accanto.
Art.29 I sistemi di segnalazione acustica (sirena, bitonale) e visiva (lampeggianti blu) vanno utilizzati sempre contemporaneamente in modo continuativo e solo nei casi di emergenza.
Art.30 L’autista, anche nei casi in cui svolga un servizio in emergenza, deve sempre condurre il veicolo osservando le norme di comune prudenza e cautela. La guida del mezzo deve, in ogni caso, avvenire senza causare pericolo per gli altri utenti della strada e per le persone trasportate.
Art.31 L’autista, qualora durante il servizio avvenga un sinistro stradale che coinvolga il veicolo dell’associazione, o nel caso in cui questo venga danneggiato per qualsiasi altro motivo, indipendentemente dall’entità del danno, deve compilare l’apposito modulo. Questi al termine del turno deve redigere altresì un’apposita relazione di servizio che va immediatamente consegnata al coordinatore o al capoturno. La commissione di abilitazione, composta da almeno tre membri, dovrà riunirsi entro sette giorni per esaminare il suddetto rapporto.
Art.32 La commissione di abilitazione, sentito l’autista interessato, potrà deliberare la sua sospensione, dalla guida dei veicoli dell’associazione, per un periodo che andrà da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi fino alla revoca dell’abilitazione stessa nei casi più gravi. Tale provvedimento non assolverà l’associato volontario dallo svolgere un regolare servizio con altre mansioni.
Art.33 Eventuali reclami, inerenti la decisioni previste dalla commissione di abilitazione, sono ammessi previa comunicazione scritta indirizzata al consiglio direttivo e, per conoscenza alla commissione di abilitazione entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
Art.34 L’infermiere professionale, in possesso dell’abilitazione alla guida, potrà svolgere mansioni di autista solo se in equipaggio sarà presente un’altra figura sanitaria equivalente o superiore. In ogni altra situazione dovrà operare da soccorritore.
Art.35 Vengono fatte salve tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia, oltre alle direttive impartite di competenti organi interni all’associazione.
Art.36 Il presente regolamento ha valore esecutivo (in base alle norme dello statuto dell’associazione) per gli associati volontari della Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura a partire dalla data del 06 OTTOBRE 2010.
Tutti hanno il dovere di rispettarlo e di farlo rispettare.